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I fondi pensione e altre forme pensionistiche complementari

I fondi pensione e altre forme pensionistiche complementari


I fondi pensione sono organismi eroganti ai propri aderenti prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio e, avendo a disposizione grandi quantità di risorse, possono essere considerati investitori istituzionali di tipo collettivo. . Essi sono distinti in  chiusi e aperti a seconda che siano istituiti e offerti dal datore di lavoro ai propri dipendenti oppure istituiti e offerti da intermediari finanziari abilitati alla generalità degli individui. Questa separazione è stata superata dal d.lgs 252/2005 recante la riforma organica della previdenza complementare, che definisce due diverse macrocategorie, forme pensionistiche complementari collettive e forme pensionistiche complementari individuali. Sono collettive i fondi pensione chiusi, i fondi istituiti dalle regioni e da enti previdenziali privatizzati, i fondi aperti istituiti da operatori finanziari legittimati. Sono individuali quelle consistenti in adesione individuale ai fondi pensione aperti o in contratti di assicurazione sulla vita. Altra distinzione tradizionale: fondi pensione a contributi definiti in cui al momento dell’adesione sono predeterminati i contributi che lavoratori e datori di lavoro si impegnano a versare; fondi pensione a benefici definiti in cui al momento dell’adesione sono predeterminate le prestazioni che l’aderente riceverà al momento del pensionamento.
L’adesione alle forme pensionistiche complementari è libera e volontaria(libertà di decidere se aderire e di scelta della forma/e complementare/i cui aderire). Ma è anche vero che l’adesione, oltre a essere incentivata dal legislatore attraverso la leva fiscale, ha assunto tratti di semiautomaticità per effetto delle disposizioni relative al conferimento del TFR, in base a cui in caso di mancata scelta esplicita, si considera il silenzio come volontà di adesione del lavoratore alla forma pensionistica complementare individuata dalla normativa. Destinatari delle forme pensionistiche complementari sono: tutti i lavoratori dipendenti pubblici e privati, a tempo determinato e indeterminato, lavoratori autonomi, soci lavoratori di cooperative, lavori non retribuiti nell’ambito familiare(casalinghe). Per lavoratori dipendenti, soci lavoratori di coop e casalinghe possono essere istituite esclusivamente forme pensionistiche complementari a contributi definiti; per lavoratori autonomi e liberi professionisti anche forme a benefici definiti. Alle forme individuali possono aderire anche soggetti diversi da quelli elencati. Fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari sono con riferimento ai lavoratori subordinati del settore privato i contratti e accordi collettivi anche aziendali e in via residuale accordi tra lavoratori, regolamenti degli enti/aziende. Fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari per lavoratori autonomi, casalinghe e soci delle coop sono gli accordi tra i lavoratori promossi da sindacati o associazioni di rilievo almeno regionale e associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo.

Tratto da DIRITTO DEL MERCATO FINANZIARIO di Fabio Porfidia
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