Artt. da 45 a 49 c.d.c.: i contratti porta a porta
I contratti porta a porta possono avere ad oggetto tutti i tipi di contratto, salve le eccezioni previste dalla legge, che concernono: i contratti aventi ad oggetto la costruzione, la vendita e la locazione di beni immobili ed i contratti relativi ad altri diritti immobiliari; i contratti di fornitura di prodotti alimentari e bevande; i contratti di assicurazione e quelli relativi a strumenti finanziari; tutti i contratti di fornitura di beni o servizi in cui il corrispettivo non superi l’importo di 26 euro.
La disciplina trova applicazione quando:
- la contrattazione è svolta durante la visita del professionista al domicilio del consumatore;
- la contrattazione avviene durante un’escursione organizzata dal professionista al di fuori dei locali commerciali;
- la contrattazione avviene in area pubblica o aperta al pubblico, mediante sottoscrizione di una nota d’ordine;
- i contratti sono conclusi per corrispondenza o in base ad un catalogo consultato dal consumatore senza la presenza del professionista.
L’art. 47 c.d.c. prevede che il professionista debba informare per iscritto il consumatore del diritto di recesso.
L’art. 48 c.d.c. stabilisce che non sia possibile esercitare il diritto di recesso per le prestazioni già eseguite.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Civile, a.a. 2007/2008
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