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Art. 39 c.d.c.: esercizio dell’attività commerciale


Il Titolo II, dedicato all’esercizio dell’attività commerciale, contiene la regola generale dell’art. 39 c.d.c.
Ai fini del Titolo III della Parte seconda del Codice del consumo, il professionista è colui che agisce “nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale” e la pratica commerciale è “qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresa la pubblicità e la commercializzazione del prodotto posta in essere da un professionista, in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori”; la diligenza, la correttezza e la buona fede implicano un “normale grado della specifica competenza ed attenzione che ragionevolmente i consumatori attendono da un professionista nei loro confronti”.
Dunque, le attività commerciali possono intendersi estese ad ogni attività imprenditoriale o professionale.
Sono diversi modi di precisare il contenuto della clausola di buona fede.
La Corte di Cassazione considera la clausola come “un limite interno di ogni situazione soggettiva” che “concorre alla relativa conformazione”, “per modo che l’ossequio alla legalità formale non si traduca in sacrificio della giustizia sostanziale in non risulti disatteso quel dovere di solidarietà, ormai costituzionalizzato”.
Nella pluralità di riferimenti la regola valuta contegni, reprime abusi, è fonte di diritti e doveri mentre l’equità corregge, modifica, integra il regolamento.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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