Art. 36 c.d.c.: nullità di protezione
La norma prevista dall’art. 36 c.d.c. è segnalata come uno degli aspetti fondamentali della disciplina speciale e della scelta del Codice del consumo; il quale non segue, si osserva, il “concetto formale di eguaglianza” del codice di diritto comune ma un orientamento diverso, basato su “meccanismi di riequilibrio “, nullità di protezione e “strumenti di tutela processuale a carattere associativo, capaci di sopperire alla debolezza economica e professionale del consumatore, visto come individuo singolo”.
L’art. 36 c.d.c., dunque, introduce un’importante svolta sistematica, perché al posto dell’inefficacia, che figurava nell’art. 1469 quinquies c.c., prevede come conseguenza della vessatorietà delle clausole la “nullità di protezione”.
Il codice del 1942 prevede una ricostruzione in termini rigidamente bipolari delle invalidità negoziali: la nullità, al cui fondamento era posto esclusivamente un interesse pubblico e perciò insanabile, imprescrittibile, assoluta e rilevabile con un’azione di natura dichiarativa; l’annullabilità, espressa da un interesse di natura privata e perciò sanabile, prescrittibile, rilevabile soltanto dai soggetti individuati dalla legge.
Al fine di graduare il trattamento del regolamento negoziale, si ricorreva, spesso, a forme di inefficacia parziali quanto all’oggetto, o relative rispetto all’ambito soggettivo della loro estensione.
Il quadro tradizionale delle invalidità è entrato definitivamente in crisi con l’influsso delle fonti europee che hanno introdotto le cosiddette nullità di protezione, ovvero nullità che tutelano una delle parti del rapporto ritenuta portatrice di un interesse meritevole di un particolare rilievo.
Si tratta di ipotesi di nullità associata a forme di legittimazione relativa del solo contraente protetto, il quale è il solo poter far valere la nullità.
Si prevedono anche forme di nullità necessariamente parziali, che non comportano mai la caducazione del contratto nella sua interezza.
L’art. 36(1) c.d.c. prevede che in presenza di clausole vessatorie nulle il contratto “rimane valido per il resto”, a prescindere dall’intento delle parti.
L’art. 36(3) c.d.c. dispone che la nullità operi “a solo vantaggio del consumatore”; si tratta dunque di una nullità relativa di protezione.
L’art. 36(4) c.d.c. consente al contraente professionale (il grossista) di riversare sul fornitore (ad esempio il produttore), dante causa, le conseguenze della nullità di una o più clausole abusive.
Della protezione del distributore beneficia, al contempo, anche lo stesso consumatore, perché evita che il venditore addossi al consumatore i propri rischi contrattuali, sotto forma di maggior corrispettivo.
L’art. 36(5) c.d.c. concerne l’ipotesi in cui si sia scelto di applicare la disciplina dettata da un Paese extracomunitario: il contratto sarà nullo ove presenti un collegamento più stretto con il territorio di uno Stato dell’UE e la scelta abbia l’effetto di privare il consumatore della protezione assicuratagli dalle norme poste dal Codice del consumo.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Civile, a.a. 2007/2008
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