Art. 38 c.d.c.: rapporti tra disciplina generale e speciale
L’art. 38 c.d.c. detta le regole che concernono i rapporti tra il Codice del consumo e la disciplina generale contenuta nel codice civile.
Si prevede che le norme generali si applicano ai contratti dei consumatori solo per quanto non previsto dal Codice del consumo.
La norma deve essere letta unitamente al nuovo art. 1469 bis c.c.: “le disposizioni del presente Titolo si applicano ai contratti del consumatore, ove non derogate dal Codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore”.
L’interprete sarà, pertanto, tenuto a ricercare le norme più favorevoli al consumatore applicabili in via diretta o analogica al caso; solo in caso di esito negativo si potrà applicare la disciplina del codice civile.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Civile, a.a. 2007/2008
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