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Art. 37 c.d.c.: azione inibitoria


L’art. 37 c.d.c. prevede una tutela di tipo preventivo e collettivo che può essere esercitata con un’azione di carattere generale volta a richiedere all’autorità giudiziaria l’inibizione dell’uso delle condizioni di cui sia accertata la vessatorietà.
Tale tipo di tutela può essere concessa a conclusione di un procedimento ordinario oppure in presenza di “giusti motivi di urgenza” anche in sede cautelare.
La legittimazione attiva ad esperire l’azione inibitoria spetta oggi ai soggetti individuati nello stesso art. 37 c.d.c., cioè le associazioni rappresentative dei consumatori, le associazioni dei professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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