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L’annullabilità nella disciplina dei contratti


La valutazione negativa che l’ordinamento opera nei confronti di un contratto, può provocare oltre alla nullità, la sua annullabilità.
Tale categoria fu introdotta nel codice del 1942 con l’intento di differenziare nettamente le due figure di invalidità: a differenza del contratto nullo, il contratto annullabile produce effetti giuridici, anche se eliminabili, ed una corretta spiegazione di questa peculiarità è di aiuto allo studio del rimedio.
L’ordinamento vuole qui risolvere non un problema di logica formale, ma un preciso conflitto tramite un rimedio che consente, in certi casi, ai contraenti di tutelare interessi presenti nel contenuto di un atto, che è stato già valutato dall’ordinamento come rilevante ed efficace.
Vediamo come può accadere: esistono norme che prevedono una disciplina generale del negozio e ad esso fanno seguire determinate conseguenze, se il contratto è frutto di un accordo, ha una causa lecita, un oggetto lecito e determinato, la forma richiesta dalla legge, è in grado di produrre i suoi effetti; vi sono altre norme che valutano tale contratto in base a fatti che hanno inciso sulla determinazione del suo contenuto, da questa diversa valutazione può sorgere un diritto del contraente all’annullamento del contratto o alla sua convalida, in determinate ipotesi elencate dalla legge.
In sintesi, l’azione di annullamento da rilievo circostanze soggettive dei contraenti i quali potranno, in alcuni casi, chiedere che gli effetti del contratto siano eliminati.
Le ipotesi di annullabilità, a differenza di quelle di nullità, sono tassative e cioè solo quelle espressamente previste dalla legge.
Negli artt. 1425 ss. c.c. si elencano i seguenti casi di annullabilità:
- vizi di capacità: il contratto è annullabile quando il soggetto è legalmente incapace perché minore, interdetto o inabilitato, ovvero quando è incapace di intendere e di volere;
- vizi della volontà (errore, violenza e dolo): in tali casi il negozio produce effetti sino al momento dell’annullamento, giacché tali fatti non escludono la perfezione della fattispecie, ma pongono in luce l’esigenza di tutelare la sfera soggettiva dei contraenti, attribuendo loro il potere di eliminare o conservare le conseguenze che il negozio produce o ha già realizzato;
- altri casi di annullabilità del contratto o contenuti nel codice, secondo una logica difficilmente riconducibile ad un criterio unitario (si pensi all’abuso di potere del rappresentante, al difetto di forma del testamento, ecc…).

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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