Il giudizio di annullamento: elementi differenziali rispetto alla nullità
Dalle norme del codice si traggono numerosi elementi differenziali rispetto alla nullità:
natura della sentenza: la natura della sentenza che pronuncia l’annullamento non si limita a dichiarare l’inefficacia che dipende da un difetto originario della fattispecie, ma il giudice annullerà il titolo che era produttivo di effetti, con una sentenza non dichiarativa ma costitutiva; da essa, infatti, e non dalla fattispecie negoziale in sé, deriva l’inefficacia del regolamento di interessi concluso dai contraenti;
la legittimazione: l’annullamento del contratto può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge; l’azione, a differenza della nullità, non potrà essere rilevata d’ufficio dal giudice, ma solo da determinati soggetti.
Vi sono, tuttavia, ipotesi di annullabilità assoluta, ove l’azione può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse (ad esempio, l’ipotesi del condannato in stato di interdizione legale, del matrimonio, del testamento); tali ipotesi confermano che alla base dell’azione non vi è sempre un interesse particolare e che il giudizio negativo è graduato rispetto alla nullità, in modo non rigido e unitario;
prescrizione dell’azione: l’azione di annullamento si prescrive in 5 anni, che decorrono, in caso di vizio del consenso, dal momento in cui è cessata la violenza, è stato scoperto l’errore o il dolo e, in caso di incapacità legale, dal momento in cui è cessato lo stato di interdizione o di inabilitazione; nelle altre ipotesi decorre dal giorno della conclusione del contratto.
In mancanza di esperimento dell’azione, il contratto produrrà definitivamente i suoi effetti; solo se l’atto non è stato ancora eseguito, qualora il soggetto che potrebbe far valere l’annullamento sia convenuto in un giudizio ove si pretenda l’attuazione dell’accordo annullabile, egli potrà eccepire l’annullabilità in perpetuo (imprescrittibilità dell’eccezione di annullamento).
Continua a leggere:
- Successivo: Il giudizio di annullamento: elementi differenziali rispetto alla nullità
- Precedente: L’annullabilità nella disciplina dei contratti
Dettagli appunto:
-
Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Civile, a.a. 2007/2008
Altri appunti correlati:
- Diritto Privato
- Diritto commerciale
- Diritto della banca e degli intermediari finanziari
- Il contratto e i suoi approfondimenti
- Diritto Privato
Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:
- Il contratto quadro di intermediazione finanziaria. Le regole di condotta e la responsabilità civile degli intermediari finanziari
- Aspetti contabili delle Risorse Umane in azienda
- La nullità di protezione: una nuova concezione di nullità
- L’inefficacia delle clausole vessatorie
- L'elusione fiscale negli ultimi orientamenti giurisprudenziali. L'abuso del diritto.
Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.