Nullità di protezione a tutela del “consumatore”
- contratti del consumatore: le clausole vessatorie sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto (nullità parziale); la nullità opera a vantaggio del solo consumatore (nullità relativa);
vendita di beni di consumo: è nullo ogni patto volto ad escludere o limitare i diritti riconosciuti al consumatore dalle norme relative a tale vendita in tema di garanzie di conformità; la nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice (nullità parziale e relativa);
contratti bancari e di credito al consumo: se non sono redatti per iscritto sono nulli, sono nulle le clausole di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo o condizione, e le clausole che prevedono condizioni più sfavorevoli per il cliente rispetto a quelle pubblicizzate (nullità parziale); tali nullità possono essere fatte valere solo dal cliente (nullità relativa);
- contratti di intermediazione finanziaria: se non sono redatti per iscritto sono nulli, è nulla ogni pattuizione di rinvio agli usi per la determinazione del corrispettivo dovuto dal cliente (nullità parziale); la nullità può essere fatta valere solo dal cliente (nullità relativa);
contratti relativi all’acquisizione di un diritto di godimento ripartito di beni immobili (multiproprietà): è nullo se non sia redatto per iscritto e se non faccia espressa menzione della fideiussione che il venditore deve procurare al consumatore (nullità parziale);
responsabilità per danni da prodotti difettosi: è nullo ogni patto di esclusione della responsabilità (nullità parziale);
- contratti di trasferimento di immobili da costruire: qualora il costruttore non procuri il rilascio e non consegni all’acquirente la fideiussione prevista dalla legge, il contratto di trasferimento della proprietà di un immobile da costruire è nullo; la nullità può essere fatta valere unicamente dall’acquirente (nullità relativa).
Continua a leggere:
- Successivo: Nullità di protezione a tutela della “impresa debole”
- Precedente: Nullità speciali “di protezione” nella disciplina dei contratti
Dettagli appunto:
-
Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Civile, a.a. 2007/2008
Altri appunti correlati:
- Diritto Privato
- Diritto commerciale
- Diritto della banca e degli intermediari finanziari
- Il contratto e i suoi approfondimenti
- Diritto Privato
Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:
- Il contratto quadro di intermediazione finanziaria. Le regole di condotta e la responsabilità civile degli intermediari finanziari
- Aspetti contabili delle Risorse Umane in azienda
- La nullità di protezione: una nuova concezione di nullità
- L’inefficacia delle clausole vessatorie
- L'elusione fiscale negli ultimi orientamenti giurisprudenziali. L'abuso del diritto.
Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.