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Nullità speciali “di protezione” nella disciplina dei contratti


Sono definite nullità di protezione per il carattere intrinseco che hanno, cioè per il fatto che sono poste a protezione non di un interesse generale ma di un soggetto individuato, di una categoria ristretta.
Le caratteristiche principali sono:
- sono nullità parziali: tendono a colpire clausole o parti del contratto in deroga parziale alla disciplina dell’art. 1419 c.c.; si parla di una nullità parziaria necessaria, in quanto se operasse per intero la funzione di protezione sarebbe incompleta (un esempio di nullità di protezione parziaria si ha nelle clausole vessatorie che sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto);
- sono nullità relative: perché possono essere fatte valere non da chiunque vi abbia interesse ma solo dalla parte svantaggiata.
Resta da precisare se queste nullità di protezione siano o meno rilevabili d’ufficio: nel caso dei contratti dei consumatori la legge lo prevede espressamente; in molti altri casi la legge non dispone alcunché.
Si pone allora un problema interpretativo che si risolve riconoscendo la possibilità dell’intervento diretto del giudice perché, quando la legge prevede la nullità e lo fa indicando un soggetto destinatario del rimedio, intende proteggere un interesse che non è disponibile anche se è un interesse che non appartiene alla generalità, ma ad una categoria di soggetti.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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