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La azioni previste nei capi xi, xii, xiii, xiv del libro iv del codice civile


Il codice civile non definisce né disciplina in generale l’invalidità del contratto, ma prevede esplicitamente quattro figure che implicano, se pure in termini diversi, la mancata produzione di effetti: la nullità, l’annullabilità, la rescissione e la risoluzione.
La risoluzione si distingue nettamente dagli altri, giacché non incide sull’atto, ma sul rapporto che da esso sorge, attribuendo ad un contraente, in determinate circostanze sopravvenute, il potere di eliminare gli effetti dell’atto di autonomia.
La rescissione implica un vizio genetico del contratto, ma è dubbio, per la sua conformazione e le sue origini storiche, che essa possa essere inquadrata in una categoria unitaria insieme alla nullità e all’annullabilità, le quali sono, invece, comprese tradizionalmente nel concetto di invalidità.
Si può parlare di invalidità, graduata nel codice nelle due figure della nullità e dell’annullabilità.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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