La dichiarazione del terzo di voler beneficiare della stipulazione
Tale dichiarazione non è, come detto, elemento perfezionativo della validità del contratto né vale a rendere il terzo parte del contratto intercorso tra lo stipulante ed il promittente: ad essa consegue il solo effetto di determinare la consumazione del potere di rifiuto che compete al terzo e l’estinzione del potere di revoca dello stipulante.
La dichiarazione del terzo di voler profittare della stipulazione in suo favore configura un atto unilaterale recettizio, che deve essere portato a conoscenza sia dello stipulante, sia del promittente: rispetto al primo si spiega con il fatto che essa determina l’estinzione del potere di revoca; rispetto al secondo si spiega in considerazione dell’esigenza di rendere certa la posizione giuridica di quest’ultimo.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Civile, a.a. 2007/2008
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