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Vicende del contratto a favore di terzo: rapporto tra stipulante, promittente e terzo


Per effetto del contratto a favore di terzo, quest’ultimo acquista un diritto nei confronti del promittente, mentre nessun diritto acquisisce nei confronti dello stipulante.
Nei rapporti col promittente, il terzo è titolare di autonome azioni senza che sia necessario l’ausilio dello stipulante.
Le eccezioni opponibili dal promittente al terzo
Il promittente può opporre al terzo solo quelle eccezioni che derivano dal contratto e non anche ogni altra possibile eccezione inerente i rapporti con lo stipulante.
In tal modo il terzo viene garantito dalla proponibilità di eccezioni fondate su rapporti a lui estranei, quale ad esempio l’eccezione di compensazione.

Contratto con prestazioni da effettuare al terzo dopo la morte dello stipulante (art. 1412 c.c.)

Si tratta di una figura particolare di contratto a favore di terzo, caratterizzata dal fatto che i contraenti convengono che la prestazione in favore del terzo sia eseguita dopo la morte dello stipulante: è bene comunque precisare che la fattispecie in un oggetto non dà vita ad un contratto mortis causa.
Il principale elemento di differenziazione rispetto allo schema generale consiste in questo: lo stipulante può esercitare la propria facoltà di revoca anche a mezzo di una disposizione testamentaria e conserva tale facoltà nonostante il terzo beneficiario abbia già dichiarato di voler profittare della stipulazione in suo favore, a meno che non sia intervenuta da parte dello stipulante rinuncia per iscritto al potere di revoca.
Pertanto, l’acquisto in capo al terzo si perfeziona non al momento della conclusione del contratto, ma successivamente, al decesso dello stipulante.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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