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L’interesse dello stipulante nei contratti a favore di terzo


L’art. 1411 c.c. stabilisce che la stipulazione a favore del terzo è valida qualora lo stipulante vi abbia interesse.
Il requisito dell’interesse dello stipulante va inteso in senso ampio e non necessariamente patrimoniale.
Il difetto o il liceità di tale elemento comporta la nullità dell’attribuzione a favore di terzo ma non anche del contratto intercorso tra promittente e stipulante; ne consegue che la prestazione da eseguirsi in favore del beneficiario resta a carico del promittente ma a vantaggio dello stipulante.
L’intero contratto sarebbe invece da considerarsi nullo nel caso in cui risultasse che le parti contraenti non l’avrebbero concluso senza quella parte, ovvero senza l’attribuzione del beneficio al terzo colpita da nullità.
In dottrina, il significato da attribuire all’“interesse dello stipulante” è discusso.
Da alcuni si è rilevato il carattere incerto di tale riferimento, perché la volontà dello stipulante nel concludere il contratto implica che egli lo valuta conforme al proprio desiderio e, dunque, all’interesse soggettivamente concepito.
Un secondo orientamento identifica l’interesse dello stipulante con l’interesse meritevole di tutela di cui all’art. 1322 c.c. quale limite generale all’autonomia privata; secondo questo orientamento la mancanza o l’illiceità di tale interesse si configurano come ipotesi di mancanza o di illiceità della causa, che non riguardano però il contratto intervenuto fra stipulante e promettente, bensì l’atto di disposizione che lo stipulante realizza a favore del terzo.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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