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La causa del contratto definitivo


La scissione tra preliminare e contratto definitivo adempie a funzioni pratiche di primaria importanza.
La ragion d’essere della stessa che presiede alla separazione tra vendita ed atto traslativo.
Quanto alla natura del definitivo, in l’accordo al contratto preliminare, esistono varie teorie:
- per alcuni il definitivo è solo un atto dovuto privo di autonomia, giacché ogni elemento fondamentale dell’operazione è contenuto nel contratto preliminare che obbliga al trasferimento;
- per altri, il contratto definitivo opera una novazione del contratto preliminare che sarebbe estinto da tale figura successiva;
- per altri ancora la causa del contratto definitivo è complessa; realizza lo scambio ma ha anche una funzione di controllo sulla conformità del bene o della prestazione rispetto al programma contrattuale.
Giurisprudenza e dottrina sono concordi nell’ammettere la possibilità di modificare o rimuovere in sede di definitivo pattuizioni contenute nel preliminare.
Resta ferma la possibilità che il definitivo non esaurisca né disciplini integralmente il contenuto del preliminare: in questa ipotesi, si tratterà di verificare la volontà delle parti in ordine alle pattuizioni pendenti le quali, ove non rinunciate, risulteranno assorbite e disciplinate dal contratto preliminare stesso.
Certo è che l’unica fonte dei diritti è il contratto definitivo, salvo che le parti abbiano previsto che il preliminare sopravviva.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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