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I contratti ad effetti reali


Studi importanti ci hanno insegnato che la regola dell’art. 1376 c.c. non può essere oggetto di una lettura fideistica ma deve essere analizzata in modo critico; da un lato scrutando, nell’effettività dell’ordinamento, il reale valore operativo del consenso e la presenza di soluzioni alternative, dall’altro riflettendo sul ruolo che può assumere l’autonomia dei privati nel differire e graduare l’effetto reale.
D’altra parte, l’idea di abbandonare ogni regola ed ogni principio che disciplini la circolazione dei beni non può essere né condivisa né auspicabile.
A ciò si deve aggiungere che è doveroso per l’interprete muoversi in una prospettiva non delimitata dai confini nazionali come gli organi comunitari e l’evoluzione normativa in atto sollecitano.
Il modo migliore è partire dalle cose e dai beni, dalla loro dimensione fattuale e giuridica il procedere “di sotto in su” al fine di verificare l’attualità dei principi e delle regole generali.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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