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Metodi alternativi all’uso della causa nel processo di qualificazione


In presenza di contratti non riconducibili ad un tipo ma a più tipi diversi, dove cioè le funzioni solo plurime e dove nessuna di esse è neppure assorbente rispetto alle altre, l’interprete ha un compito molto delicato.
La dottrina e la giurisprudenza hanno tracciato linee di orientamento utili e concrete:
Metodo tipologico, imperniato sulla distinzione fra il concetto e il tipo.
Il concetto è una somma di elementi caratteristici tutti necessari alla produzione di effetti; il tipo invece è uno schema ove si individuano i dati caratteristici in funzione di un quadro complessivo.
Da tale distinzione segue un diverso modo di operare della qualificazione giuridica che segue questo metodo:
- il confrontò delle fattispecie concrete deve avvenire non con lo schema legale, ma con le figure sottese alla definizione normativa;
ciò comporta la possibilità di una risposta graduale per l’applicazione della disciplina del tipo al fatto concreto, in base alla conformità del quadro generale;
- in tal modo si reputa possibile l’applicazione di più discipline appartenenti a tipi diversi alla fattispecie oggetto di esame.
La tecnica del contratto misto, si parla di contratto misto, quando c’è una pluralità di funzioni che integrano la causa rendendola complessa.
Tale metodo offre valide alternative se si adotta la tecnica dell’assorbimento (si applica la disciplina del tipo legale che sia considerata prevalente).
Ma ciò sacrifica, a volte, la complessità e non dà risposte aderenti ai reali interessi perseguiti.
È utile, invece, se si segue la tecnica della combinazione che è simile al metodo tipologico: in base a tale tecnica si scompone il negozio nei singoli elementi che lo compongono, individuando la disciplina delle singole prestazioni che le parti hanno previsto.
La tecnica della combinazione.
Non è ragionevole e opportuno sacrificare le discipline legali previste nei tipi attraverso una modalità di qualificazione rigida, schematica, quando è possibile scomporre l’atto di autonomia nei singoli elementi che lo compongono, nelle singole funzioni.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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