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La Corte di Cassazione e la violazione del patto commissorio


La sentenza della Corte di Cassazione 3800/83 sostiene che “più che la dichiarazione circa il momento dell’effetto traslativo della proprietà” rilevi “il comune intento delle parti di attribuire alla vendita funzione di garanzia e l’esistenza di un nesso teleologico e strumentale fra i due negozi” e si ipotizza l’illiceità della causa “in quanto volta a frodare il divieto del patto commissorio attraverso il ricorso ad un procedimento simulatorio”.
Successivamente la Cassazione abbandona il riferimento alla simulazione e applica l’art. 1344 c.c.: così la sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite 1611/89 ragiona sulla carenza di causa andando a ricercare nell’alienazione se ciò che le parti hanno realizzato integri una compravendita o manchi, invece, lo scambio ed emerga che le parti hanno voluto realizzare la funzione di garanzia.
Il recente orientamento sul contratto di lease-back formula un nuovo criterio di valutazione: al pari delle precedenti forme di alienazioni in garanzia pensate in passato, la nuova formula è sottoposta ad analisi da parte della Cassazione, la quale stabilisce che il contratto non è in astratto illecito ma anzi espressione di una prassi negoziale che si è affermata come un utile; sicché si tratta di accertare, caso per caso, l’assenza di elementi patologici verificando se esista o meno l’intento fraudolento previsto dall’art. 1344 c.c.
La Corte di Cassazione isola gli elementi sintomatici della frode:
- se esiste una situazione di debito/credito tra la società finanziaria che acquista il bene e l’impresa che lo vende;
- se l’impresa venditrice si trovava in una situazione di difficoltà economica;
- se esiste sproporzione tra il valore del bene trasferito e il corrispettivo versato dall’acquirente, “sproporzione che conferma il sospetto di approfittamento di una situazione di debolezza”.
Occorre riflettere sull’evoluzione che ci è stata su questo contratto e più in generale sui criteri per accertare l’illiceità e la frode.
Il giudizio non si incentra su una valutazione strutturale, ma ripercorre la situazione concreta del fatto.
La ratio dell’art. 1344 c.c. sta nel proteggere la posizione del debitore; si isola una situazione in cui c’è una debolezza di una parte, una potenziale situazione di approfittamento dell’altra e si protegge la parte con la sanzione della nullità.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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