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Motivo illecito nei contratti


In base all’art. 1345 c.c. “il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune a entrambe”, per cui non ogni motivo illecito rileva, ma soltanto quello che sia comune, esclusivo e determinante.
Il motivo deve incidere in modo esclusivo sulla determinazione delle parti.
In ipotesi di contratto viziato per motivo illecito può accadere che un contratto sia stipulato con motivo illecito comune ed esclusivo, ma che le parti abbiano interesse anche al corrispettivo, ovvero a conseguire un ulteriore vantaggio oltre alla illiceità.
Quasi sempre vi è una controprestazione che una delle parti si attende, ma ciò rientra nella causa, nella giustificazione del contratto; la motivazione è qualcosa di diverso.
La norma quando vuole reprimere i motivi, vuole colpire un’illiceità che va oltre la giustificazione dell’operazione e che attiene alla sfera psicologica delle parti.
Si vuol dare rilievo alla motivazione inespressa delle parti, che ha unificato le prestazioni verso quella finalità illecita.
Si chiede, pertanto, distinguere la causa concreta del contratto dalla motivazione.
Può accadere che la motivazione si atteggi come condizione.
Nella condizione di uscita non attiene all’evento, ma all’intento che ha ispirato la volontà delle parti di introdurre il meccanismo condizionale, di qui la repressione anche della condizione illecita.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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