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Definizione di interesse legittimo

Definizione di interesse legittimo


Mentre il diritto soggettivo è lo schema at­traverso il quale l'ordinamento garantisce ad un soggetto l'attribuzione di un bene della vita, l'interesse legittimo è, invece, propriamente lo strumento attra­verso il quale la legge garantisce ad un soggetto la legittimità dell'attività della pubblica amministrazione.
Per mezzo della costruzione e dell'attribuzione dei diritti soggettivi, l'ordinamento organizza la ripartizione dei beni tra i consociati. Per mezzo della costruzione e dell'attribuzione degli interessi legittimi il legisla­tore attribuisce uno strumento di controllo e di reazione agli interessati che sono coinvolti, e pregiudicati, dallo svolgimento di un'azione amministrativa, in ipotesi svolta senza il rispetto delle regole che la disciplinano.
In secondo luogo il costituente, in questa opera di costruzione dell'apparato di tutela giurisdizionale, delinea molto chiaramente il principio per cui la tutela dei diritti è attribuita al giudice ordinario, mentre la tutela degli interessi legit­timi è attribuita al sistema di giustizia amministrativa (la quale oggi è strutturata su due livelli: il primo regionale dato dai Tribunali ammini­strativi regionali (T.A.R.) e il secondo nazionale col Consiglio di Stato).
Peraltro l'art. 103.l Cost. dispone che "in particolari materie indicate dalla legge" è possibi­le attribuire la tutela dei diritti anche ai giudici amministrativi (c.d. giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo).
Ora, da tale inciso non si può ricavare l'idea che, a fronte dei diritti soggettivi, spetti in buona sostanza, al legislatore il compito (insindacabile) di scegliere se attribuirne la tutela al giudice ordinario o al giudice amministrativo.
Invero, dal Sistema della Costituzione emerge chiaramente che, invece, il legislatore ha dei limiti assai stretti nell'ambito dei quali poter manovrare, perché il giudice naturale dei diritti deve essere quello ordinario e non quello speciale.
Per cui, quando, poi la norma costituzionale concede la possibilità di fare eccezione a tale princi­pio di partenza, essa impone anche, implicitamente, la necessità che vi siano mo­tivi ragionevoli per derogare a quello che dovrebbe essere il sistema ordinario.

Tratto da PROCEDURA CIVILE di Beatrice Cruccolini
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