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Definizione di sequestro conservativo

Definizione di sequestro conservativo


Il sequestro conservativo, in fondo, anticipa il futuro pignoramento, che è atto del processo esecutivo, in quanto con esso si concretizza la garanzia patrimoniale su singoli ed individuati beni del (presunto) debitore, beni che dall'attuazione del sequestro risultano per così dire "congela­ti".
Anche il sequestro conservativo, come del resto il pignoramento, non rap­presenta un'espropriazione, rimanendo i beni sequestrati nel patrimonio del de­bitore. Ma, ed è in ciò la cautela del creditore sequestrante, gli eventuali atti di disposizione che il debitore dovesse porre in essere sui beni sequestrati non avranno effetti nei confronti del creditore sequestrante (art. 2906 c.c.), ossia quegli atti, pur validi su un piano civilistico, non saranno opponibili al soggetto che ha ottenuto la misura cautelare in discorso.
Di conseguenza il creditore se­questrante, quando otterrà la pronuncia della sentenza di condanna, potrà, se il debitore condannato continua a non cooperare, procedere ad esecuzione forzata su quegli stessi beni che, prima soggetti a sequestro, saranno ora soggetti a pi­gnoramento e, quindi, ad espropriazione forzata.
In altri termini, con la pronuncia della sentenza di condanna esecutiva, il sequestro conservativo si converte in pignoramento (art. 686 c.p.c.).
A questo punto il "congela­mento" dei beni in funzione della tutela del creditore sarà direttamente garantito dagli effetti sostanziali del pignoramento che, analogamente ai citati effetti del sequestro conservativo, consistono innanzitutto nell'inefficacia degli atti di disposizione dei beni pignorati rispetto al creditore procedente (art. 2913 c.c.).

In definitiva, il rischio da infruttuosità consiste in ciò che durante il tempo necessario per celebrare un processo dichiarativo possono verificarsi delle vi­cende che renderebbero del tutto non effettiva la, pur concessa, tutela dichiara­tiva che era stata richiesta. La tutela cautelare conservativa interviene, quindi, essenzialmente per cristallizzare la situazione al momento in cui è proposta la domanda dichiarativa, per neutralizzare le ripercussioni negative di quelle pos­sibili vicende.

Tratto da PROCEDURA CIVILE di Beatrice Cruccolini
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