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Definizione di enti territoriali


Il carattere distintivo di questa prima serie di enti pubblici, idoneo a distinguerli dagli enti privati, è nel potere sovrano, o potestà di imperio, che ad essi spetta.
Sono le forme di organizzazione politica della comunità nazionale, secondo il disegno costituzionale: «la Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni» (art. 114 Cost.).

La sovranità, per l'art. 1.2, Cost., «appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione»: è esercitata cioè nelle forme della elezione, a suffragio universale e diretto, del parlamento della Repubblica e dei consigli regionali, provinciali e comunali.
Regioni, province e comuni sono altrettanti «enti autonomi» (artt. 115, 128 Cost.), che concorrono con lo Stato, ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni, nell'esercizio della sovranità.
Li si definisce come enti territoriali perché sono enti esponenziali di una data comunità, stanziata su un determinato territorio (la comunità, rispettivamente, nazionale o regionale o provinciale o comunale), ed hanno il compito di provvedere alla generalità dei bisogni della comunità.

La formula della sovranità popolare, comune a tutte le costituzioni moderne, si rivela quanto mai significativa entro la teoria delle persone giuridiche: essa riduce gli attributi dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali - ossia la sovranità - ad attributi delle rispettive comunità nazionale, regionali, locali; mostra di muovere dalla concezione della personalità giuridica quale espressione riassuntiva di norme - le norme costituzionali sulle «forme» e sui «limiti» della sovranità, cui allude l'art. 1.2, Cost. - che regolano poteri spettanti, collettivamente, alla pluralità di cittadini, organizzati in comunità nazionale, in comunità regionali e locali.
Dagli enti pubblici territoriali si distinguono altri enti pubblici, ai quali sono affidati compiti specifici: possono essere monosettoriali o plurisettoriali, a seconda che abbiano una o più funzioni; nazionali o locali, a seconda del loro raggio di azione.
Ne esiste una enorme varietà: dagli enti di previdenza alle università.
Una categoria specifica è quella degli enti pubblici economici, aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un' attività commerciale (art. 2201).

Tratto da LE PERSONE GIURIDICHE di Beatrice Cruccolini
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