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Il concetto di fondazione


Associazione e fondazione sono, entrambe, espressione di autonomia privata: l'una e l'altra traggono vita da un atto di volontà, dal contratto di associazione l'una, dall'atto di fondazione l'altra; l'attività volta a realizzare lo scopo - il comune scopo degli associati, lo scopo assegnato dal fondatore - è attività esecutiva dei rispettivi atti costitutivi.
Ciò che accomuna fra loro associazione e fondazione può essere descritto con il concetto di atto di organizzazione, ossia di atto l'esecuzione del quale implica la costituzione di una struttura organizzativa.
Sono queste peculiari modalità di esecuzione dell'atto il presupposto in considerazione del quale molteplici norme - quelle, in particolare, degli artt. 14, 16-19, 27, 30-35 - hanno potuto trovare indifferenziata formulazione per le associazioni e per le fondazioni.

Tratto da LE PERSONE GIURIDICHE di Beatrice Cruccolini
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