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Definizione di associazione di vertice


L'associazione di vertice persegue il medesimo scopo delle associazioni ad essa sottostanti, con la sola differenza che queste ultime lo perseguono nell'ambito di più ristrette circoscrizioni territoriali o in rapporto a differenziate categorie di membri o, infine, a distinti settori di attività.
Entrambi i modelli hanno grande diffusione: secondo l'uno o l'altro si conformano quasi tutte le associazioni di massa, ossia le associazioni dotate di elevato numero di associati, dislocati in vasti ambiti territoriali.
All'ipotesi di cui sub b fa riferimento la specifica norma che, all'art. 11 dello Statuto dei lavoratori, regola le modalità di svolgimento delle attività culturali, ricreative ed assistenziali promosse nell'azienda a favore dei dipendenti.
Dalla giurisprudenza è stato da tempo affrontato, e risolto affermativamente, il problema della giuridica autonomia, quali associazioni non riconosciute a sé stanti, delle sezioni dei partiti e delle associazioni di massa in genere, nonostante il fatto che l'associazione maggiore «impartisca direttive» alle sezioni o che le sovvenzioni con propri fondi o che le une e le altre perseguano i medesimi fini.
A sua volta, la norma dell'art. 11 dello Statuto dei lavoratori conferma che l'autonomia giuridica di una associazione non riconosciuta non postula la sua autonomia economica.
Al riguardo va ricordato che non costituisce ostacolo all'individuazione di una autonoma associazione non riconosciuta la mancanza di un proprio fondo comune di per sé sufficiente al raggiungimento dello scopo statutario.
Il requisito del «patrimonio» è infatti espressamente richiesto dall' art. 16 per le associazioni (e le fondazioni) con personalità giuridica. Solo ai fini del riconoscimento della personalità giuridica l'art. 2 disp. att. richiede la dimostrazione, oltre che dello scopo dell'ente, dei «mezzi patrimoniali per provvedervi».
Nel caso di associazioni non riconosciute, invece, alla mancanza di un patrimonio, o di un patrimonio sufficiente, sopperisce l'illimitata e soli dal e responsabilità imposta dall'art. 38 agli amministratori dell'associazione.
Quanto all'autonomia decisionale, elementi di giudizio si desumono dai principi sui gruppi di società: è ben noto che l'autonomia giuridica delle società di gruppo non è impedita dal fatto che esse si trovino sottoposte ad una «direzione unitaria», come non è impedita dalla loro soggezione a forme di «coordinamento organizzativo o finanziario».
Non può, del pari, pregiudizialmente negarsi autonomia giuridica ad una associazione per il fatto che essa debba, a norma del proprio statuto, conformarsi alle direttive di una superiore entità o, comunque, subire le ingerenze di questa.

Tratto da LE PERSONE GIURIDICHE di Beatrice Cruccolini
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