Art. 251, I figli illegittimi
Art. 251, I figli illegittimi
Limiti all'accertamento del rapporto naturale di filiazione: incesto e riconoscimento in contrasto con lo status di figlio legittimo o legittimato.
Art.251: non possono essere riconosciuti figli nati da persone tra le quali esista, anche se naturale, un rapporto di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale di 2' o un vincolo di affinità in linea retta; salvo che: i genitori al tempo del concepimento ignorassero il vincolo e che sia stato dichiarato nullo il matrimonio dal quale derivava l'affinità (i figli hanno anche particolari diritti ereditari). Quando un genitore è in buona fede, il riconoscimento può essere fatto solo da lui e cmq deve essere autorizzato dal tribunale per minori, nell'interesse del figlio e per evitare pregiudizi.
Non è ammesso l'accertamento, tuttavia c'è responsabilità patrimoniale per il MEI. I diritti sono parificati a quelli dei figli naturali; il genitore assume solo obblighi, e non diritti o potestà. Se il figlio è maggiorenne e versi in stato di bisogno, ha diritto agli alimenti (ovviamente occorre che il rapporto sia provato, anche con ogni mezzo di prova, ma deve esserci un fumus boni iuris).
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Dettagli appunto:
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Autore:
Beatrice Cruccolini
[Visita la sua tesi: "La commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori"]
- Università: Università degli Studi di Perugia
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto di famiglia
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