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Riconciliazione e mutamento del titolo matrimoniale

Riconciliazione e mutamento del titolo matrimoniale


I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della separazione senza l'intervento del giudice con una dichiarazione espressa o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con tale stato (art. 157) → riconciliazione → comporta l'abbandono della domanda e l'impossibilità di riproporla se non per gravi motivi sopravvenuti.
Può esserci, per effetto di un accordo irrevocabile e non risolubile nemmeno in base a nuovo accordo, trattandosi di materia indisponibile.
Può aversi anche per comportamenti concludenti che riguardino l'intero complesso dei rapporti coniugali cosicché la ripresa della coabitazione potrà valere come presunzione di riconciliazione, ma non sarà rilevante se manca l'affectio coniugalis.  

Mutamento

La separazione lascerebbe immutati i doveri matrimoniali non incompatibili e quindi i coniugi dovrebbero tendere alla riconciliazione senza tenere comportamenti che accentuano il solco conducono al divorzio.
La separazione non è una fase provvisoria ma un titolo autosufficiente di cessazione della convivenza e non solo della sospensione dei doveri matrimoniali.
Non è possibile agire per l'addebito autonomamente in un secondo momento quando il giudizio sulla intollerabilità è già stato reso, a maggior ragione quando la separazione è consensuale. L'addebito sarebbe annullabile con un accordo successivo nelle forme della separazione consensuale omologata o degli accordi modificativi.

Tratto da DIRITTO DI FAMIGLIA di Beatrice Cruccolini
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