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Definizione di separazione dei beni, art. 215-219

Definizione di separazione dei beni, art. 215-219


I coniugi possono pattuire con convenzioni matrimoniali o nell'atto di celebrazione del matrimonio che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio. La proprietà esclusiva si può provare con ogni mezzo: se non si riesce a provare i beni sono di proprietà indivisa per pari quota (per beni mobili).
Ciascun coniuge ha il godimento e l'amministrazione dei beni di cui è titolare esclusivo. In base a procura può amministrare i beni dell'altro con o senza obbligo di rendiconto dei frutti. Se c'è il rendiconto si applicano le regole del mandato altrimenti c'è la consegna dei frutti esistenti e non di quelli consumati in sede di scioglimento o cessazione degli effetti civili. Se il coniuge amministra nonostante l'opposizione dell'altro risponderà per i danni e per la mancata percezione dei frutti da parte dell'opponente.  

Tratto da DIRITTO DI FAMIGLIA di Beatrice Cruccolini
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