Definizione di comunione convenzionale, art. 210
Definizione di comunione convenzionale, art. 210
I coniugi possono modificare il regime della comunione legale dando luogo ad una comunione convenzionale. La comunione legale è un effetto del matrimonio, mentre la comunione convenzionale è l'effetto di un negozio giuridico.
Si possono escludere o includere determinati beni dalla comunione, purché non si tratti di beni di uso personale o che servono per la professione, attinenti al risarcimento di un danno o derivanti da pensione. Possono formare oggetto di comunione beni ricevuti in donazione, acquisti prima del matrimonio, per successione o acquisti tramite trasferimento di beni personali. Con la convenzione i coniugi non possono derogare le norme per l'amministrazione della comunione né evitare l'uguaglianza della quota relativamente ai beni che sarebbero oggetto di comunione legale.
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Autore:
Beatrice Cruccolini
[Visita la sua tesi: "La commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori"]
- Università: Università degli Studi di Perugia
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto di famiglia
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