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Il carattere di impugnazione della trascrizione

Il carattere di impugnazione della trascrizione


L’uff. di stato civile, rilasciato il certificato di nihil obstat alla celebrazione del matrimonio religioso destinato ad avere effetti civili deve poi procedere alla trascrizione pur se venga a conoscenza di una causa di impedimento salvo darne notizia al pm per l’impugnativa della trascrizione. In questo caso si può impugnare la validità e l’efficacia facendo venir meno la condizione essenziale affinché il matrimonio canonico produca anche effetti civili.

La trascrizione è impugnabile anche quando uno dei contraenti sia incapace di intendere e di voilere al momento della celebrazione: la domanda deve essere fatta dopo e non prima del rilascia del certificato di N.O. Resta il potere dovere dell’uff. di informare il pm dell’impugnativa della trascrizione. La legittimazione dell’impugnativa coincide con quella del matrimonio civile.

Tratto da DIRITTO DI FAMIGLIA di Beatrice Cruccolini
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