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Le iscrizioni in elenchi

Le iscrizioni in elenchi


Elenchi, liste, albi, registri sono documenti in cui vengono raccolte serie di certezze giuridiche, sottoposte dall'amm. depositaria ad una continua revisione. L'immissione della certezza giuridica in queste banche dati avviene tramite l'iscrizione.
Nell'iscrizione vi sono 2 momenti: quello dell'accertamento o della certazione che si risolve nella risoluzione nella risoluzione dell'incertezza relativa alla risoluzione della res bubia o nella costituzione di una nuova qualificazione giuridica; il secondo consiste nella traduzione della certezza giuridica prodotta in un documento, mediante l'inserimento della res o del nominativo della persona nell'albo o nell'elenco.  
Non si assiste all'esercizio discrezionale di un potere amm.: anche quando c'è una ponderazione estimativa nell'accertamento (o nella certazione) la determinazione della certezza giuridica sarà sempre dovuta all'applicazione nel fatto concreto di misure di apprezzamento non dell'interesse pubblico , bensì della res o della persona. Non si riscontra quindi una discrezionalità amm., ma quella tipica discrezionalità tecnica, che non potrebbe essere confusa con la prima.
Il momento volitivo si limita a trascrivere materialmente nell'elenco quella certezza giuridica determinata dall'accertamento.
L'iscrizione non è quindi un atto autonomo, ma la forza assunta dall'accertamento o dalla certazione, elemento che si realizza mediante la scritturazione della certezza in un documento destinato alla sua conservazione nel tempo.

Tratto da DIRITTO AMMINISTRATIVO di Beatrice Cruccolini
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