Skip to content

Definizione di colpa in eligendo e colpa in vigilando


Si parla poi di colpa in eligendo e colpa in vigilando quando la condotta pericolosa è posta in essere da soggetti terzi e dunque la violazione delle regole cautelari modali non può essere messa a carico di chi si è limitato ad incaricare un 3° dell’esercizio dell’attività pericolosa.

È molto frequente che una pluralità di condotte tenute da soggetti diversi e tutte pericolose rispetto ad uno stesso evento lesivo interferiscano tra loro.
Es. quando 2 guidatori impegnano contemporaneamente lo stesso incrocio. Oppure quando il chirurgo capo equipe, i suoi assistenti e gli anestesisti cooperano nell’intervento.
Ciascuno di tali soggetti è destinarlo di regole cautelari di contenuto diverso ma finalizzate ad evitare un medesimo risultato lesivo. Data però l’interazione che esiste tra le condotte dei soggetti diversi, ciascuno di loro si trova nella condizione di poter prevenire il comportamento eventualmente inosservante degli altri soggetti interagenti, così che diventa destinatario di un generale obbligo cautelare do adeguare la propria condotta all’inosservanza altrui.
Es. chi viaggia su una strada con diritto di precedenza, all’incrocio dovrebbe cmq verificare che il conducente proveniente dalla strada con obbligo di precedenza si appresti effettivamente ad osservare tale obbligo.
Se però l’obbligo cautelare avesse questa estensione, derivante dalla “diffidenza” nei confronti dell’osservanza da parte degli altri concorrenti nello svolgimento di attività necessariamente tra loro coordinate, si determinerebbe un intollerabile intralcio allo svolgimento di attività che sono invece socialmente utili.

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.