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Caratteristiche del momento volitivo del dolo

Caratteristiche del momento volitivo del dolo


Il momento volitivo e l’intensità del dolo (dolo intenzionale – dolo diretto – dolo eventuale – dolo d’impeto o di proposito). Oggetto della volizione

Non tutti gli elementi del fatto tipico possono, a stretto rigore, essere oggetto di volizione in quanto in suscettibili di essere modificati dal comportamento criminoso: es. le qualità personali del soggetto attivo o passivo, i presupposti della condotta e le sue modalità spazio-temporali.
L’oggetto del momento volitivo del dolo muta a seconda della concezione della volontà da cui si muova. Non è inesatto definire sinteticamente il dolo come coscienza e volontà del fatto tipico (nel suo complesso), mentre si rivela improprio identificare riduttivamente l’oggetto del dolo nella sola condotta dell’agente. Quindi => l’oggetto della volontà deve essere identificato nella condotta e nel suo risultato.
_ Se reati dotati di evento naturalistico => il momento volitivo del loro dolo dovrà investire anche l’evento oltre la condotta.
_ Se reati di pura condotta => (cioè senza evento), pur essendo di regola la volontà dell’agente orientata a conseguire un determinato risultato con la propria condotta (es. mediante una falsità conseguire un indebito vantaggio), sarà sufficiente accertare che la condotta fosse sostenuta dalla volontà: naturalmente una volontà attuale e consapevole, in ciò differenziandosi la volontà dolosa ex art. 43.1 da quella semplice suitas ex art. 42.1 c.p.
L’art. 43.1 c.p. definisce il dolo: “il delitto è doloso (..) quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione/omissione e da cui la lex fa dipendere l’esistenza del delitto, è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza  della propria azione/omissione”.
L’evento di cui parla l’art. 43.1 c.p. non può essere inteso:
né come evento del reato in senso naturalistico => in quanto non tutti i reati ne sono dotati;
né come evento in senso giuridico => in quanto non tutti i reati sono provvisti di offesa, vedi ad es. i c.d. reati di scopo.
La soluzione + appagante è quella di considerare l’espressione “evento” nel senso di “fatto tipico”.

Struttura del momento volitivo

Ovvero della componente psichica della volontà. Si individuano plurime forme di dolo, differenziate quanto:
all’intensità della volizione => dolo intenzionale – dolo diretto – dolo eventuale (in un decrescendo di intensità);
alla contrapposizione tra dolo d’impeto – dolo di proposito.

Per quanto riguarda la prima tripartizione delle forme del dolo si deve muovere dalla fondamentale considerazione che la realizzazione del fatto tipico può costituire o meno lo scopo, e dunque la “causa psichica” della condotta del soggetto.

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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