Skip to content

Art. 5 c.p.


Visto che il dolo implica sia la conoscenza sensoriale degli elementi essenziali del fatto tipico, sia la consapevolezza del loro significato sociale e eventualmente normativo => ci si chiede se anche la consapevolezza del carattere antigiuridico del fatto sia necessaria ai fini del dolo, se cioè l’errore sul precetto (c.d. ignorantia legis) escluda il dolo al pari dell’errore sul fatto. => La coscienza dell’antigiuridicità del fatto non è richiesta per la sussistenza del dolo. Così dispone l’art. 5 c.p. “Nessuno può invocare a propria scusa l’ignoranza della legge penale”), anche dopo la sent.364/1988 Corte Cost.

Di fronte all’ignorantia legis ci si trova nel dilemma:
da un lato => della necessità “politica” di salvaguardare l’efficacia precettiva della norma, senza perciò poterla condizionare alla effettiva consapevolezza che ne abbia l’agente;
dall’altro => di dover differenziare in nome del principio di colpevolezza la situazione di chi agisce nella consapevolezza di violare una norma precettiva da quella di chi agisce senza tale consapevolezza.

Da ciò la necessaria distinzione della rilevanza giuridica dell’errore sul fatto e dell’errore sui precetto => mentre l’errore sul fatto è incompatibile con il dolo, in quanto produce il risultato finale di escludere cmq la rappresentazione del fatto, quali ne siano le cause del suo insorgere; l’errore sul precetto assume rilevanza in ragione delle cause del suo insorgere, in quanto cioè colpevole o incolpevole. L’ignorantia legis risulta del tutto compatibile con il dolo, escludendo essa piuttosto la colpevolezza quando non sia rimproverabile il soggetto.
Es. il soggetto che realizza una costruzione senza la prescritta concessione dell’autorità e nell’ignoranza della legge che la impone => compie un fatto0 sicuramente doloso. Sussisterà, inoltre, la colpevolezza nell’ip. in cui egli non si sia presa la briga di informarsi sulle norme e i vincoli legali concernenti l’attività edificatoria (e dunque l’errore sul precetto sarà irrilevante); mentre l’ignorantia legis sarà incolpevole (e dunque rilevante) nell’ip. in cui egli abbia ricevuto una falsa informazione dall’autorità competente.

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.