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Definizione di revoca


La revoca può essere:
è facoltativa, cioè rimessa alla valutazione discrezionale del giudice
di diritto, cioè obbligatoria => quando consegue all’inadempimento degli obblighi, anche se il giudice deve cm,q accertare che l’inadempimento non sia dovuto ad oggettiva impossibilità del condannato;
è pur sempre obbligatoria => quando consegue alla commissione successiva di un nuovo reato nel periodo di sospensione. Ciò in quanto risulta smentita la prognosi di non recidività che costituisce il presupposto della concessione. Tuttavia, tale disposizione deve essere coordinata con quella che consente al giudice una 2° concessione della sospensione quando la somma delle 2 pene da sospendere rimanga entro i limiti (art. 164.4 c.p.).
Quindi, se non risulta entro tali limiti => il giudice non potrà sospendere l’esecuzione della 2° condanna e dovrà anche revocare la 1° sospensione.
Se, invece, risulta entro i limiti => il giudice sarà nell’alternativa o di iterare la sospensione a norma dell’art. 164.4 c.p. senza revocare la 1°, oppure di non concedere la 2° sospensione dovendo in tale caso revocare la 1° a norma dell’art. 168.1 n.1 c.p.
la revoca per sopravvenuta condanna per un delitto anteriormente commesso si fonda sul difetto conoscitivo in cui è stato effettuato il giudizio sulla capacità criminale del condannato. Il giudizio sulla capacità criminale può essere tanto confermato quanto però ravvisato alla luce del nuovo dato. Di conseguenza questa forma di revoca può essere sia obbligatoria (nel caso in cui la nuova condanna superi i limiti ex art. 163 c.p.) che facoltativa (nel caso opposto).

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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