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Caratteristiche della legittima difesa, art. 52 c.p.


    
introduzione: legittima difesa e stato di necessità

caratteristica fondamentale comune delle due ipotesi giustificative è la necessità cogente di salvataggio di un determinato bene o interesse mediante la commissione di un fatto tipico criminoso.
Le due norme stabiliscono la “non punibilità” di chi ha commesso il fatto “per esservi stato costretto dalla necessità” o di reagire ad una ingiusta aggressione ad un diritto proprio od altrui (art. 52), o di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno alla persona (art. 54).
Questa necessità cogente consiste in una situazione in cui si determina un rapporto di alternatività tra il salvataggio di un bene (in pericolo) e il sacrificio di un altro (offeso dal fatto criminoso giustificato), nel senso che il salvataggio del primo può avvenire solo col sacrificio del secondo e – per contro – il rispetto di quest’ultimo mediante l’astensione dal fatto criminoso comporta la perdita del bene in pericolo.

Art. 52 c.p.: “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa”.

Fondamento:

Attualmente prevale la tesi che fonda la legittima difesa sul principio dell’interesse prevalente: nel conflitto tra l’interesse dell’aggredito (che si difende) e quello dell’aggressore (che offende), l’ordinamento accorda tutela al primo => sull'autotutela privata, sussidiaria rispetto alla tutela pubblica cui non si possa ricorrere con tempestività.
Secondo altri il fondamento della scriminante si basa sulla lotta contro l'illecito, di fronte al quale il diritto non deve cedere mai.
Le due prospettive sono complementari, nel senso che concorrono entrambe a delineare la fattispecie dell'art. 52: l'idea dell'autotutela spiega con difficoltà la legittimità del soccorso difensivo di terzi; mentre l'idea della lotta all'illecito non dà conto della possibilità di reagire anche contro aggressioni incolpevoli, e tende inoltre a svincolare la difesa dal limite della proporzione (tra lecito ed illecito non si può infatti stabilire alcun bilanciamento: il primo deve prevalere comunque); limite che l'art. 52 c.p. riconosce invece espressamente seguendo l'idea dell'autotutela, per la quale la difesa, per essere legittima, deve sottostare ad una valutazione di congruità con l'offesa.

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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