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La responsabilità dell'esecutore dell'ordine, art. 51 co. 3-4


L’esecutore dell’ordine ne risponde insieme al pubblico ufficiale, tranne (art. 51 co. 3-4):
a)quando per errore sul fatto abbia ritenuto di obbedire a un ordine legittimo. Nell’errore sul fatto deve farsi rientrar anche l’errore su legge extrapenale.
b)quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell’ordine. È il caso dei rapporti di subordinazione militare o assimilati.
L’insindacabilità è però solo sostanziale, mai formale, per cui sarà sempre possibile per il subordinato verificare:
la forma dell’ordine, intesa come modo in cui l’ordine è dato;
l’attinenza dell’ordine al servizio, che si ha quando il fatto comandato rientra nei poteri che la legge attribuisce al superiore nei confronti del subordinato nonché nella sfera di attribuzioni spettanti al subordinato stesso;
la competenza dell’autorità ordinante, nel senso che si deve trattare di un’autorità pubblica investita del potere di emanare quei determinati ordini.
Secondo la prevalente dottrina => nel caso di “manifesta criminosità dell’ordine” l’inferiore non è più  vincolato alla pronta obbedienza ma ha il diritto/dovere di opporre un rifiuto.

Quindi =>La ratio della esimente va individuata nel principio di non contraddizione.
Questa esimente ha in comune con quella dell’esercizio del diritto il fatto di consistere in un comportamento ammesso dalla legge.
Tuttavia mentre l’esercizio del diritto presuppone una possibilità di scelta se agire o meno, l’adempimento del dovere presuppone che il comportamento sia imposto al soggetto.

In conclusione, L’ORDINE.

A_ L’ordine legittimo di realizzare un fatto tipico di reato esclude la responsabilità sia di chi lo impartisce che di chi lo esegue.
B_ L’ordine illegittimo
A. Rende sempre responsabile chi lo impartisce;
B. Anche l’esecutore è responsabile (esistendo dunque un dovere di disobbedienza quando l’inferiore conosce o dubita dell’illegittimità per errore di fatto  (1),  o non possa accertarla per insindacabilità dell’ordine  (2).  L’efficacia scriminante derivata dall’insindacabilità viene meno quando l’ordine è manifestatamene criminoso  (2.1)  oppure è illegittimo per vizio di forma  (2.2).

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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