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Il fatto commesso, art. 25.2


La base è l’art. 25.2 e in particolare il fatto commesso. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso.
Significa che il legislatore deve fare riferimento a fatti concreti, non può punire intenzioni o atteggiamenti interiori (principio di materialità).
Fatto  manifestazione esteriore realizzata in una condotta effettiva e non un’intenzione.
Il reato va caratterizzato sotto il profilo del disvalore del fatto. Lesione o messa in pericolo del bene protetto (principio di offensività).
Il legislatore, quando decide di punire, deve descrivere il fatto in termini di disvalore del fatto che deve consistere in un avvenimento esterno di aggressione o lesione di un bene protetto.
Ulteriore vincolo è quello di tutelare beni giuridici.
Cioè solo valori o beni che già esistono nella realtà. Questo serve a limitare gli eventuali arbitrii del legislatore. Il legislatore non può tutelare in ambito penale beni che non esistono nella realtà. La nozione di bene giuridico è di stampo liberale. Oggi l’elaborazione dottrinale ha consentito di superare tali limitazioni. Esistono reati ad ampio spettro. O per ripetizioni di condotte vietate.
Es. lo scarico abusivo di sostanze inquinanti per essere reato deve essere ripetuto.

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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