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Definizione di pericolo concreto nella norma


In forza di tale principio il giudice è obbligato a leggere nella norma un pericolo concreto anche laddove il legislatore si è “dimenticato” di inserire una clausola di offensività che tenga conto del bene giuridico.
Con tale interpretazione il reato da pericolo astratto si trasforma in pericolo concreto. Ma non c’è violazione della certezza del diritto. Un conto è la pretesa di applicare la norma per casi analoghi (divieto di analogia per le norme penali). In tal caso il giudice creerebbe la norma e potrebbe incriminare per un fatto che non costituisce reato. Il giudice opera invece in modo inverso. Nel determinare il pericolo concreto il giudice contrae l’area, non la dilata. La certezza del diritto non è un valore in sé, autonomo rispetto all’ordinamento. Tale valore è strumentale rispetto all’affermazione di altri diritti. Per l’incriminazione è fondamentale la certezza.
Quando si tratta di delineare l’area del reato il principio di certezza deve compenetrarsi con il principio di offensività.
Il punto è nella necessità di garantire chi è accusato del fatto. Quindi non c’è reato senza offesa.

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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