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L’obbligo giuridico di impedire l’evento (posizione di garanzia)


Quando la norma incriminatrice individua direttamente l’omissione, e cioè l’azione doverosa impeditiva comandata, non c’è alcun problema poiché è lo stesso legislatore a selezionare nella tipizzazione della fattispecie omissiva impropria la condotta rilevante.
Es. nell’art. 439 c.p. è il legislatore che individua nell’omessa collocazione delle cautele antinfortunistiche la condotta omissiva rispetto alla quale il giudice poi dovrà accertare la causalità mediante il giudizio sull’efficacia impeditiva dell’azione non compiuta.
Ma in tutte le ip., e sono la maggioranza, di reati causalmente orientati, es. art. 575 c.p., la condotta rilevante non è descritta direttamente dalla lex ma deve essere individuata attraverso la sua idoneità causale alla produzione dell’evento.
Quindi, in tali casi (reati commissivi mediante omissione), la ricerca della condotta omissiva rilevante (azione impeditiva omessa) non può fondarsi esclusivamente su un giudizio puramente naturalistico di “capacità impeditiva” dell’evento da parte dell’azione omessa: cioè non possono essere chiamate in causa tutte le condizioni statiche che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento.
Es. nel caso dell’annegamento di Caio, di sicuro l’omesso avvertimento di Sempronio sulle cattive intenzioni di Tizio, avrebbero potuto salvare Caio, potendosi affermare la sua probabile efficacia impeditiva. Così come è altamente probabile che il soccorso del bagnino Mevio avrebbe potuto salvare Caio. => 2 omissioni, entrambe efficaci (seppur in senso naturalmente statico), ma delle quali solo la 2° può assumere rilevanza penale in quanto riconducibile ad un vero e proprio obbligo giuridico, mentre la 1° viola al max una regola morale dell’amicizia.

In conclusione => tra le innumerevoli omissioni concorrenti alla produzione dell’evento lesivo, l’individuazione di quella penalmente rilevante avviane sulla base della sua contrarietà ad un obbligo giuridico di impedire l’evento (art. 40.2 c.p.).

Allora, rileggendo l’art. 40.2 c.p. si capisce che il suo significato + pregnante attiene, non tanto alla clausola di equivalenza ma al criterio di selezione delle omissioni rilevanti, costituito dalla natura giuridica dell’obbligo di attivarsi e dalla finalità di impedimento di quella tipologia di eventi che ispira l’imposizione di quel dovere di agire.
Una volta individuata l’omissione rilevante, cioè l’azione doverosa omessa, attraverso il parametro dell’obbligo giuridico di agire, l’accertamento della causalità si sonda in un 2° momento diretto a verificare se quell’azione doverosa omessa avrebbe avuto nella situazione concreta la capacità di impedire effettivamente l’evento o se l’evento si sarebbe egualmente verificato nonostante il compimento dell’azione doverosa.
Es. nel caso di annegamento di Caio, l’unica omissione rilevante penalmente è quella di Mevio, ma bisogna cmq verificare se il suo soccorso avrebbe potuto essere efficace oppure no.

L’obbligo giuridico di impedire gli eventi lesivi di un certo tipo presuppone una situazione fattuale in cui il destinatario dell’obbligo si trova in un rapporto di “particolare prossimità” con il bene la cui tutela gli viene appunto confidata mediante l’imposizione dell’obbligo di agire.
È questa la posizione del bagnino nei confronti dei bagnanti, o dei genitori nei confronti dei figli minori. => tale situazione è c.d. posizione di garanzia.

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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