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Caratteristiche del principio di determinatezza


Sono sostanzialmente tre le prospettive concernenti il fondamento del principio di determinatezza:
1.Fondamentale esigenza di certezza del diritto.
2.Strumento per assicurare la eguaglianza di trattamento.
3.Garanzia contro le potenziali e sempre pericolose esorbitanze del potere punitivo statale.

1_ La certezza è strumentale alla conoscibilità della norma da parte del suo destinatario: solo norme formulate in modo chiaro e preciso, in un linguaggio quanto più possibile prossimo a quello comune e applicate in modo univoco e senza oscillazioni possono consentire ai destinatari di prevedere quali saranno le conseguenze penali del loro comportamento e, cosi, di regolarsi di conseguenza. E, poiché le norme penali sono norme precettive, che hanno fra l'altro l'evidente scopo di poter influire sul comportamento dei loro destinatari, la loro conoscibilità (e prima ancora la loro determinatezza) costituisce una condizione imprescindibile affinché esse possano dispiegare la loro funzione precettiva ed orientativa del comportamento sociale.
Da qui il collegamento che è stato instaurato tra determinatezza-certezza-conoscibilità, da un lato, e colpevolezza, dall'altro: non può essere che in chiave garantista.

2_ La determinatezza è strumentale all'eguaglianza di trattamento. E’ infatti evidente che quanto più chiara e precisa è la formulazione delle norma e quanto più univoco e rigoroso è il procedimento logico-interpretativo per la sua applicazione al caso concreto, tanto più basso sarà A rischio di diseguaglianza di trattamento di fatti eguali.
Tutti gli episodi concreti eguali in quanto conformi alla fattispecie saranno trattati in modo eguale.
La formulazione determinata della fattispecie e il divieto di analogia assicurano l'eguaglianza di trattamento dei fatti contorni alla fattispecie, ma impediscono al giudice di tener conto di quelle eventuali peculiarità che in concreto potrebbero giustificare una diversa valutazione del fatto.

3_ La tesi secondo la quale il principio di determinatezza ha una ratio di garanzia continua ad essere quella più accreditata. La garanzia quale fondamento della determinatezza va intesa come l'esigenza di delimitare i poteri del giudice nel suo compito di individuare la regula iuris per il caso concreto: quanto meno il legislatore provvede ad una individuazione netta e rigorosa dei comportamenti criminosi, tanto più spazio avrà il giudice nel momento interpretativo della fattispecie e nella valutazione relativa alla riconducibilità di un dato comportamento concreto alla norma indeterminata.  

La garanzia della determinatezza

Opera in due direzioni diverse e complementari:
1.Nel nostro sistema in cui il principio democratico deve ispirare l'intero fenomeno della produzione del diritto penale, la produzione della regula iuris deve essere sottratta quanto più possibile ad organi privi di una diretta legittimazione democratica, come per l'appunto sono quelli del potere giudiziario. Si tratta, più esattamente, di confermare anche nel momento applicativo della legge quel principio democratico che nel momento della sua produzione è assicurato dalla riserva assoluta di legge.  Tutto ciò nel presupposto che il legislatore democratico sia nei vigenti sistemi costituzionali il migliore «affidatario» dei beni della libertà e dignità individuali, messi in costante pericolo dal diritto penale.  
In definitiva, emerge una ratio di garanzia della determinatezza del tutto omogenea a quella della riserva di legge.
2. la determinatezza fa da barriera all'attività interpretativa ed applicativa del giudice sotto un diverso profilo. E’ indiscutibile che il giudice tende a «privilegiare» le esigenze della tutela dei beni e dunque della repressione. La norma indeterminata consente agevolmente di equiparare un comportamento ad un altro in ragione di esigenze repressive sostanzialmente identiche. Se la norma incriminatrice fosse indeterminata, o fosse consentita l'analogia, sarebbe altamente probabile che quelle esigenze di tutela sostanzialmente identiche o almeno simili porterebbero ad una specie di «omologazione» delle diverse ipotesi, innescando cosi una incontestabile tendenza alla dilatazione dell'area del penalmente rilevante di cui non sarebbe facile prevedere i limiti.
La determinatezza garantisce la necessaria frammentarietà del diritto penale.

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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