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La nozione di fattispecie legale

La nozione di fattispecie legale


Fino ad ora abbiamo visto il principio di offensività come garanzia sostanziale. Attinente al contenuto di disvalore del reato: cioè, in definitiva, di un principio che ha lo scopo “politico-garantista” di circoscrivere la previsione dei reati a quei fatti che presentino un reale disvalore sociale proporzionato all’estrema pesantezza della sanzione criminale. Evitando con ciò che il legislatore possa usufruire di una “libertà” incondizionata nella formulazione di fattispecie criminose.
Adesso bisogna analizzare il modo in cui in contenuto di disvalore del reato si manifesta nella previsione legislativa. Ogni reato è tale, cioè è previsto come un fatto penalmente illecito, in quanto portatore di un contenuto di disvalore. Quale è il rapporto intercorrente tra la formulazione legislativa del reato e il suo contenuto di disvalore? => fattispecie legale tipica.
6.1 Fattispecie astratta e fattispecie concreta

A_ Molto raramente si tratterà di un rapporto “diretto”, nel senso cioè che la formula legislativa individui il fatto penalmente illecito per mezzo direttamente del suo contenuto di disvalore, come avviene per es. nell’illecito civile extracontrattuale ex art. 2043 c.c. (il fatto illecito viene individuato per mezzo dell’indicazione, che assume una portata sostanzialmente esaustiva, del “danno ingiusto”: indicazione perciò che assorbe ed esaurisce il contenuto di disvalore del fatto illecito. Similmente, anche la norma sulla legittima difesa (art. 52 c.p.) individua il fatto illecito, che può dar luogo alla reazione legittima, direttamente per mezzo del suo contenuto di disvalore. Si fa infatti riferimento al “pericolo attuale di un’offesa ingiusta”, senza ulteriormente nulla precisare dei connotati del fatto aggressivo oltre tale sintetica e diretta espressione del suo contenuto offensivo.

Solitamente, nell’attuale diritto penale, l’individuazione del fatto costituente reato avviene attraverso un’indicazione legislativa  “indiretta” del suo disvalore: anzi, di regola, il contenuto di disvalore del reato non emerge come tale dalla espressione verbale della previsione legislativa dell’illecito penale, costituendo piuttosto lo sfondo o il nucleo valutativo che il legislatore porta alla luce indirettamente per mezzo della fattispecie criminosa (astratta).

La fattispecie criminosa astratta è una descrizione, sintetica e dotata di una minima articolazione descrittiva, di un accadimento di vita portatore di un suo intrinseco disvalore. Es. art. 615 bis c.c., tutelando la privacy, punisce il fatto ci chi “mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nell’abitazione altrui o in altro luogo di privata dimora”.

N.B. => Tra la fattispecie criminosa (o incriminatrice) e il contenuto del disvalore vi è un rapporto biunivoco, cioè a quella determinata descrizione fattuale corrisponde un determinato disvalore e non altro, e viceversa.
Es. il reato di omicidio volontario, pur recando in ogni caso un’offesa al bene giuridico della vita umana, può assumere per il legislatore un diverso disvalore a seconda che sia commesso con o senza il consenso della vittima: infatti, nel nostro ordinamento, esistono 2 diverse fattispecie di omicidio volontario (artt. 575 e 579 c.p.), a ciascuna delle quali corrisponde un diverso disvalore offensivo a seconda della presenza o meno del consenso della vittima.


Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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