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Significato e funzioni del principio di tipicità


Dal concetto di fattispecie astratta emergono 2 nozioni fondamentali per la comprensione delle caratteristiche proprie del diritto penale:

1-principio di tipicità: nel diritto penale l’individuazione legislativa del fatto illecito non avviene di regola in forma diretta, attraverso cioè l’indicazione del contenuto di disvalore che rappresenta la ragione sostanziale dell’incriminazione, ma in forma indiretta, attraverso cioè lo strumento della fattispecie, che seleziona i fatti illeciti tipizzandoli in schemi più o meno complessi di accadimenti (appunto le “fattispecie”), costitutivi di una sintesi tra descrizione esterna del fatto e suo intrinseco disvalore.
2-nozione di elementi essenziali della fattispecie: la loro “essenzialità” dipende non solo dal fatto che essi sono previsti dalla norma incriminatrice, ma anche e soprattutto dal fatto che essi concorrono alla fondazione dello specifico contenuto di disvalore di ogni reato. Inoltre, in forza del p. di legalità, la previsione degli elementi essenziali è compito esclusivo del legislatore. Ciò che decide sulla “essenzialità” o meno di un elemento (con le conseguenze giuridiche che ne derivano) è il suo rapporto con il contenuto di disvalore del reato.

Funzioni del principio di tipicità

1-Vi è un’esigenza logicamente collegata al precetto della norma penale incriminatrice. Poiché la norma penale aspira ad influenzare il comportamento dei suoi destinatari, trattenendoli dal compiere fatti indesiderati, cioè dotati di disvalore sociale, la sua formulazione deve essere tale da favorire al max la “comunicazione”. Perciò tale comunicazione dovrà poter contare sia sulla chiarezza descrittivo-concettuale del comportamento oggetto del precetto, sia sulla sua capacità “evocativa” di far assimilare ed interiorizzare gli stessi contenuti di disvalore specifico. Sicuramente l’individuazione degli illeciti fatta per tipi agevolerà il recepimento da parte dei destinatari della comunicazione precettiva.

2-Vi è una complessa esigenza garantista cui il p. di tipicità assolve realizzando la c.d. frammentarietà del diritto penale. Frammentarietà significa che la tutela penale non dovrebbe essere “totalitaria” o “onnicomprensiva”, nel senso che un determinato bene giuridico non dovrebbe essere tutelato o un determinato scopo di tutela non dovrebbe essere perseguito contro qualunque modalità aggressiva o qualunque comportamento suscettibile di pregiudicarne il raggiungimento. In questo senso si parla anche dell’illecito penale come  di illecito di “modalità di lesione”, per dire che la tutela non può essere incentrata sulla mera lesione, sull’offesa in quanto tale, ma deve essere circoscritta a particolari modalità aggressive, selezionate “per tipi”. In pratica, la frammentarietà del diritto penale garantisce che la tutela punitiva non assuma una tendenza onnipervasiva, contribuendo così all’esigenza di contenimento dell’intervento penale e ad evitare derive in senso autoritario e pericolose per la liberta dei cittadini.

3-Vi è una necessaria proporzionalità della pena che preme per il rispetto del p. di tipicità. I termini della proporzione sono dati:
da un lato => dall’entità qualitativa e quantitativa della pena,
dall’altro => dalla gravità del reato, cioè dall’entità del suo contenuto di disvalore.
Quindi, nell’ovvio presupposto che non sia possibile consegnare al giudice una forbice edittale di pena divaricata tra un min e un max eccessivamente distanziati, ne viene che solo la previsione di reati ben tipizzati potrà consentire una risposta sanzionatoria proporzionata già nel momento della sua comminatoria legale. Sotto tale profilo, il p. di tipizzazione rivela il suo più profondo obiettivo di cristallizzare nella fattispecie un determinato modello di fatto proprio perché la multiforme varietà dei fatti storici ad esso corrispondenti risultano omogenei dal p. di vista del loro disvalore. È proprio questa omogeneità di disvalore a fondare la base del tipo legale, della fattispecie astratta.

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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