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I reati di offesa e reati di scopo

Esempi per capire meglio i vari stadi o forme di anticipazione su cui si può attestare la tutela con riferimento sempre ai beni della vita e dell’incolumità personale.
A.L’art. 575 cp punisce che cagiona la morte di un uomo (omicidio);
B.L’art. 591 cp punisce chi, avendone la custodia o la cura abbandona una persona incapace di provvedere a se stessa per malattia, vecchiaia o altra causa;
C.L’art. 41 codice della strada punisce il conducente che attraversi l’area di intersezione tra 2 o più strade con il semaforo rosso;
D.L’art. 148 codice della strada punisce il conducente che effettui un sorpasso in prossimità di una curva o di un dosso;
E.L’art. 4.2 l. 110/195 stabilisce che “senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti a punta o da taglio atti ad offendere, nonché qualsiasi altro strumento utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa della persona;
F.L’art. 451 cp punisce chi pur essendovi obbligato, omette di collocare mezzi destinati all’estinzione di un incendio;
G.Numerose norme speciali impongono alle case di cura private di sottoporre al controllo dell’autorità sanitaria gli apparecchi radiologici.
Alcuni di questi precetti possono perseguire ulteriori interessi (oltre alla tutela della vita e dell’incolumità personale), ad es. lett. C, D, F, G.
È altrettanto evidente come sia decisamente diverso il grado di anticipazione della tutela, o di prossimità del comportamento aggressivo rispetto al bene tutelato.
CASI SPECIFICI
Nel caso A, in cui si è puniti per aver cagionato la morte di un uomo, siamo evidentemente in presenza della tutela più prossima al bene: si tratta cioè del fronte “meno avanzato” di tutela, quello di cui proprio non è assolutamente possibile fare a meno una volta che si sia deciso di tutelare la vita e l’incolumità personale. Se non si tutelasse la vita contro le aggressioni mortali, non avrebbe senso alcuno allestire una tutela “più avanzata”.
Quindi, le norme come quelle esemplificate da A allestiscono una tutela contro la lesione che può subire il bene giuridico; e che, quindi, il reato di omicidio è un reato “di lesione”, intendendosi per “lesione” la distruzione o menomazione, ma comunque in ogni caso un peggioramento della sua consistenza originaria, subita dal bene giuridico.
Nei casi B, C, D, la violazione sussiste senza che si realizzi una lesione del bene giuridico, essendo invece piuttosto l’idea di un pericolo quella che accomuna le 3 ipotesi. Infatti, il comportamento vietato senza rivelarsi necessariamente lesivo per la vita e l’incolumità della persona abbandonata o degli altri utenti della strada, crea una situazione di indubbia pericolosità. E la sanzione colpirà questi comportamenti in sé per sé, per la loro pericolosità, prescindendo dunque da un risultato lesivo della vita o dell’incolumità, mostrando chiaramente come qui la tutela sia decisamente più avanzata rispetto a quella allestita dal caso A. gli illeciti esemplificati alle lett. B, C, D si dicono “di pericolo”.  
Le norme esemplificate E, F, G, realizzano una tutela ancor più anticipata. Nessuna delle situazioni prodotte da quei comportamenti può dirsi di pericolo per i beni della vita e dell’incolumità, se non in un’accezione del pericolo talmente dilatata da essere concettualmente scorretta. => il portare fuori dalla propria abitazione un lungo coltello da macellaio in sé per sé non crea pericolo, come nemmeno la mancata collocazione di strumenti antincendio produce pericolo, essendo più verosimile che un incendio mai si sviluppi in un certo luogo piuttosto che si; egualmente la mancata sottoposizione a controllo di un certo apparecchio radiologico non esclude che il macchinario possa essere addirittura al di sopra degli standard di sicurezza imposto dall’autorità sanitaria, ma ciò nondimeno l’illecito sussisterà ugualmente  per il semplice fatto dell’omissione.
Pur essendo indubbia l’anticipazione della tutela “al di là” dello stesso pericolo, parimenti certo è che lo scopo di queste norme è anche o principalmente la tutela della vita e dell’incolumità personale. Per la verità tutte le norme esemplificate hanno lo scopo di provvedere alla tutela della vita e dell’incolumità personale.
Ma, mentre le norme da A a D realizzano quello scopo cercando di impedire comportamenti che recano un pregiudizio (o più tecnicamente un’offesa), nella forma o della lesione o del pericolo al bene tutelato, quelle da E a G perseguono quello scopo cercando di ottenere comportamenti che siano in vario modo sfavorevoli  al successivo sorgere di situazioni di pericolo =>
Da qui: distinzione fondamentali tra reati di offesa e reati di mero scopo (o senza offesa).
All’interno poi dei reati di offesa si distingue tra reati di lesione e reati di pericolo.   

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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