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La dannosità sociale del reato


nasce dalla tendenza alla dilatazione dell’area dell’oggetto del diritto penale; è un requisito che si vorrebbe ancorato al contenuto di disvalore del reato. Questo concetto non riesce però ad esprimere delle indicazioni realmente stringenti per il legislatore, e questo perché è arduo individuare fatti che possono dirsi socialmente dannosi senza aver prima precisato i criteri e i parametri di valutazione della dannosità.
La dannosità sociale riesce ad esprimere almeno una duplice, ancorché generica, indicazione limitativa alle scelte di criminalizzazione del legislatore.
A_ L’aggettivo qualificativo “sociale” indica che il contenuto di disvalore del reato non può essere artificiale e arbitrario, il legislatore non potrà “inventarsi” il contenuto di disvalore di un determinato tipo di fatto, ma dovrà “trovarlo” gia preesistente nella cd. coscienza e sensibilità sociale. L’esigenza di un principio di dannosità sociale nel reato significa che le valutazioni legislative – in ordine al contenuto di disvalore dei reati – non potranno essere totalmente avulse ed indipendenti dal contesto sociale: una valutazione di dannosità posta alla base della incriminazione di un determinato fatto che non sia minimamente condivisa dal contesto e dall’ambiente sociale, significa compiere un atto di esercizio del potere punitivo sostanzialmente antidemocratico e sopraffattorio, in violazione delle garanzie (sostanziali) della libertà individuale.

B_ Affermare che ogni fattispecie criminosa debba presentare siffatto requisito significa pretendere che il reato trovi la ragione della sua previsione in un contenuto di disvalore consistente in un alterazione peggiorativa di una obiettiva situazione sociale preesistente. Significa escludere che la ragione d’incriminazione di un certo fatto possa consistere nel suo (dis-)valore sintomatico di un atteggiamento soggettivo interiore.
Il principio della dannosità sociale escludendo che il disvalore del reato possa consistere nel suo significato sintomatico di un atteggiamento interiore, non solo impone la necessità che il reato si manifesti attraverso un comportamento umano esteriore socialmente apprezzabile, ma impone altresì che sia esteriore e socialmente apprezzabile anche la modifica peggiorativa della situazione sociale da esso prodotta.

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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