La pena nella Costituzione italiana
La pena nella Costituzione italiana
Nell’ordinamento italiano, nonostante l’art. 27.3 Cost. faccia espressa e chiara menzione della sola funzione (tendenzialmente) rieducativa della pena, la concezione dominante fatta propria dalla Corte Cost., è quella cd. polifunzionale: il principio rieducativo, “dovendo agire in concorso delle altre funzioni della pena non può essere inteso in senso esclusivo ed assoluto” (sent. 12/1966); “non vi è dubbio che dissuasione, prevenzione, difesa sociale stiano alla radice della pena” (sent. 264/1974). Dietro a tale concezione sta il tentativo di conciliare da un lato la funzione della pena di tutela della società mediante la prevenzione generale e dall’altro un’esigenza “personalistica” di salvaguardia del reo, particolarmente viva nel complessivo tessuto normativo della Cost.
In conclusione: necessaria coesistenza delle diverse funzioni: prevenzione generale, retribuzione, rieducazione.
Le 3 funzioni coesistono, ma nei diversi momenti della pena:
1.COMMINATORIA (momento legislativo: domina la prevenzione generale);
2.INFLIZIONE GIUDIZIALE (il giudice individua la pena non più astrattamente: domina la retribuzione);
3.ESECUZIONE (domina la rieducazione: prevenzione speciale).
Continua a leggere:
- Successivo: Il principio di umanità della pena
- Precedente: Caratteristiche e funzioni della pena
Dettagli appunto:
-
Autore:
Beatrice Cruccolini
[Visita la sua tesi: "La commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori"]
- Università: Università degli Studi di Perugia
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Penale
Altri appunti correlati:
- Diritto Penale
- Diritto penale: principi e disciplina
- Seminario "Giustizia e Modernità"
- Diritto Penale
- Sistema di procedura penale
Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:
- La distinzione tra dolo eventuale e colpa con previsione con particolare riferimento al nuovo reato di omicidio stradale
- Riflessioni sulla prevenzione generale
- L'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
- L'eccesso colposo di legittima difesa
- Idoneità e univocità degli atti nel delitto tentato
Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.