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Le funzioni di prevenzione generale alla pena

Le funzioni di prevenzione generale alla pena


3.1La funzione di prevenzione generale “negativa”


Schema logico della funzione generale preventiva mediante intimidazione: la pena consiste in una “sofferenza” (cioè privazione o limitazione dei diritti individuali), che viene minacciata dal legislatore nei confronti della generalità dei consociati come conseguenza necessaria dell’illecito a carico di chi lo abbia realizzato in concreto, così da dissuadere i consociati dalla commissione degli illeciti. L’inflizione e l’esecuzioni successive nei confronti del singolo soggetto autore dell’illecito costituiscono un momento irrinunciabile al fine di mantenere efficacia intimidativa generale alla minaccia della pena.
Dunque lo schema funzionale è costituto da 2 momenti:
quello delle minaccia, anteriore alla commissione dell’illecito e rivolto verso la generalità;
quello dell’irrogazione, successivo alla commissione dell’illecito e concerne il singolo autore del fatto criminoso.
Il loro nesso è funzionalmente inscindibile.  
In sostanza, questa idea di un individuo motivabile dalla minaccia della pena pecca per astrazione razionalistica, presupponendo un modello astratto e molto ipotetico di destinatario, concepito come dotato di una libertà del volere tanto incondizionata da essere irrealistica.

3.2La funzione di prevenzione generale “positiva”


Schema logico della funzione generale preventiva di tipo educativo: la comminatoria legislativa della pena, accanto all’effetto intimidativo, esplica un diffuso effetto “pedagogico” di accreditamento sociale dei valori tutelati mediante la formale stigmatizzazione dei comportamenti criminosi, così da favorire l’astensione spontanea dai comportamenti inosservanti.

3.3La teoria della cd. “prevenzione – integrazione”

 
Essa costituisce la variante della prevenzione generale positiva in quanto attribuisce alla pena una funzione di integrazione sociale. Tale teoria dà per scontata la presenza nel sistema dei comportamenti inosservanti e ad essi contrappone la pena quale mezzo per riequilibrare e ristabilire quella fiducia istituzionale indispensabile all’integrazione e stabilità sociale.
La pena e il sistema penale divengono una variabile dipendente dall’esigenza di fiducia, stabilità e integrazione del sistema istituzionale di coesistenza sociale.

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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