Teoria della causalità agevolatrice del fatto di reato
Teoria della causalità agevolatrice del fatto di reato
Per ovviare a questi inconvenienti si è sostenuto che l'incidenza causale della condotta dovrebbe riferirsi al fatto storicamente verificatosi.
Risulterebbe condizionante ogni contributo in difetto del quale la vicenda criminosa concreta, o non si sarebbe svolta, o si sarebbe svolta diversamente.
Così, ad es., il palo determinerebbe una condicio sine qua non di quel furto, perché, senza di lui, il reato sarebbe stato commesso, ma con altre modalità; ed analogamente il complice rivelatosi inutile (es., senza gli strumenti, rimasti inutilizzati, gli esecutori del furto non avrebbero fruito di quella opportunità).
Ma questa tesi è basata su una mera petizione di principio: una volta determinate le peculiarità del fatto storico che si assumono rilevanti, è automaticamente definita l'incidenza causale delle condotte che le hanno poste in essere; ma quali sono le peculiarità rilevanti?
Il fatto storico non coincide con il fatto giuridicamente rilevante: non tutto ciò che accade in connessione con la vicenda criminosa può essere ritenuto significativo ai fini dei concorso.
Sulla scorta di questi rilievi sembra da escludere che il criterio causale sia necessario a fondare la rilevanza concorsuale della condotta; ma ciò non esclude ch'esso sia sufficiente a questo scopo, nei limiti in cui è applicabile, e cioè:
a)nelle ipotesi in cui sia ravvisabile un nesso di dipendenza condizionalistica tra la condotta tipica alla stregua della fattispecie monosoggettiva, da un lato, e la condotta concorsuale, dall'altro (es. del mandante che assolda un sicario per uccidere; del «basista» che fornisce le indicazioni indispensabili per la rapina, etc.);
b)nelle ipotesi in cui la condotta concorsuale abbia determinato (come condicio sine qua non) una modalità del fatto storico giuridicamente rilevante quale elemento costitutivo o quale circostanza del reato (es. di chi suggerisca la minaccia più efficace nei confronti di una determinata persona ad un soggetto comunque risoluto a commettere in suo danno un'estorsione: la condotta determina un requisito essenziale dell'art. 629.1; o di chi fornisce le armi per una rapina: la condotta determina l'aggravante dell'art. 628.3 n. 1; o di chi indichi l'edificio da occupare: la condotta determina l'oggetto materiale dell'art. 6331.
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Autore:
Beatrice Cruccolini
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- Università: Università degli Studi di Perugia
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Penale
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