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Il reato impossibile, art. 492


L'art. 49.2 si riferisce, in primo luogo, ad ipotesi di tentativo inidoneo, per inidoneità assoluta dell'azione (tale che in nessun caso essa avrebbe mai potuto determinare l'evento: ad es., somministrazione di un'aspirina in luogo della compressa di veleno; sparo completamente fuori della portata massima dell'arma etc.) o per inesistenza dell'oggetto materiale di essa (v. idoneità degli atti).
D'altro canto, la portata generale della disposizione consente di riconoscesse l'applicabilità in tutti i casi in cui l'azione sia prevista dalla legge in funzione di un evento, la cui effettiva realizzazione non sia peraltro necessaria a costituire la fattispecie, e quindi:
nei delitti di attentato, quando il fatto «diretto a» risulti assolutamente inidoneo a raggiungere A risultato (ad es., un gruppo di anziani pensionati monarchici affoga la propria noia in varie iniziative deliranti, per imporre la restaurazione del re: inidoneità assoluta rispetto all'art. 283);

nei reati a dolo specifico, quando l'azione non possa in alcun caso consentire il raggiungimento dell'evento intenzionalmente perseguito (ad es., Tizio distrugge la cosa propria al fine di conseguire il prezzo di un'assicurazione, ma il contratto relativo non, è più valido perché scaduto:     inidoneità rispetto all'art. 642.1 per mancanza dell'oggetto del dolo specifico);

nei reati di istigazione quando la condotta non possa determinare la commissione del fatto istigato da parte di alcuno (ad es., un vecchio ubriacone istiga gli avventori dell'osteria ad assaltare una caserma: inidoneità assoluta rispetto all'art. 414).
Il reato impossibile, che sul piano obiettivo non presenta alcun contenuto di pericolo, è valutato come sintomo di pericolosità soggettiva, e rileva quindi soltanto per l'applicazione di un'eventuale misura di sicurezza (art. 49.4: la libertà vigilata, ex art. 229 n. 2).

L’art. 49.2 “reato impossibile”, esclude la punibilità “quando per la idoneità dell’azione o per l’inesistenza dell’oggetto di essa, è impossibile l’evento dannoso o pericoloso”. L’interpretazione tradizionale vi ravvisa ipotesi di tentativo impossibile per inidoneità dell’azione, quando essa risulti tale da non poter in nessun caso determinare l’evento (es. tentativo di uccidere mediante sortilegio), o per inesistenza dell’oggetto (materiale) della condotta, quando tale oggetto non sia presente in rerum natura (es. chi uccide un soggetto già morto per cause naturali), e, di conseguenza ancora una volta l’azione non possa in alcun modo provocare il risultato intenzionalmente perseguito.
In questo senso l’art. 49.2 costituisce solo il risvolto negativo dell’art. 56.1 che punisce invece a titolo di tentativo il compimento di atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un delitto.

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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