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Anticresi, artt. 1960 e ss. c.c.


È un contratto con cui il debitore, o un terzo per lui, si obbliga a consegnare un immobile al creditore, affinché questi ne percepisca i frutti, imputandoli agli interessi, se dovuti, e quindi al capitale (art. 1960 c.c.). L’anticresi ha la funzione di costituire una garanzia a vantaggio del creditore.
Il creditore ha l’obbligo di conservare e amministrare il fondo con la diligenza del buon padre di famiglia, ma se vuole liberarsi da tale obbligo può restituire, in ogni tempo, l’immobile al debitore, salvo che abbia rinunciato a tale facoltà (art. 1961 c.c.).
È valido il patto con il quale si conviene che i frutti si compensino con gli interessi in tutto o in parte (art. 1964 c.c.). È, invece, nullo il patto commissorio, cioè il patto con cui si conviene che la proprietà dell’immobile passi al creditore nel caso di mancato pagamento del debito (art. 1963 c.c.).
CONTRATTI SOCIALMENTE TIPICI

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Beatrice Cruccolini
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