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Caratteristiche dell'assicurazione contro i danni


Ci si può assicurare per diverse circostanze (es. furto, incendio, grandine..) o conseguenze di un'azione intentata da terzi per danni causati nell'esercizio di qualche attività, per la circolazione stradale... L'interesse dell'assicurazione è l'interesse al risarcimento: occorre un interesse diretto, non artificiosamente creato.
L'assicurazione contro i danni è essenzialmente contratto di indennità e non deve risolversi in un'occasione di lucro.
Può aversi anche assicurazione parziale, che si ha quando l'assicurazione risulta fatta per una somma minore del valore venale della cosa assicurata. L'assicuratore risponde dei danni in maniera ridotta, e cioè nella stessa proporzione  in cui il valore della cosa assicurata si trova in rapporto alla somma per cui è fatta l'assicurazione. Questa è la regola proporzionale. Es. se scoppia un incendio ad una cosa assicurata per 1.000.000 e ne varrebbe 10.000.000 e il danno viene riconosciuto per 2.000.000, verranno risarciti, per la regola proporzionale, 200.000, quindi, un decimo.
L'assicurato deve dare avviso del sinistro, di regola entro 3 gg, all'assicuratore o all'agente autorizzato, e poi deve fare quanto è possibile per il salvataggio delle cose assicurate, cercando almeno di ridurre il danno. Se dolosamente non compie tali obblighi, perde il diritto all'indennità. L'alienazione delle cose assicurate non scioglie il rapporto.

Assicurazione obbligatoria Per le conseguenze collegate alla responsabilità civile è previsto l'obbligo di assicurare i terzi circa le conseguenze dannose provenienti dallo svolgimento di una determinata attività.

Assicurazione per conto altrui art. 1891 c.c. Si ha quando lo stipulante contrae per conto di una terza persona di cui non è rappresentante, figurando quindi come parte del contratto. La differenza col caso precedente è che non è necessaria la procura o la ratifica dell’interessato; il rifiuto del terzo risolve il contratto, ma non retroattivamente.

Assicurazione cumulativa Si ha quando contro lo stesso rischio, per lo stesso interesse e tempo, l’assicurato conclude più assicurazioni, presso diversi assicurati, senza il previo accordo fra gli assicuratori. Nell’assicurazione l’assicurato ha l’obbligo di far conoscere l’esistenza di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore; la violazione di tale obbligo comporta la perdita del diritto all’indennità.
Assicurazione a favore di terzo Si ha quando lo stipulante indica una terza persona come beneficiaria dell’assicurazione; la differenza coi casi precedenti è che qui il terzo non è titolare dell’interesse assicurato, che è dello stipulante. La stipulazione può essere revocata fino a che il terzo non abbia comunicato la sua accettazione sia allo stipulante che all’assicuratore; se la stipulazione è revocata o viene rifiutata dal terzo, beneficiario rimane lo stipulante o i suoi eredi.

Assicurazione contro gli infortuni Ha lo scopo di eliminare il danno economico derivante all’interessato (o ai suoi eredi per il caso di morte) da un infortunio che annulli o riduca permanentemente o temporaneamente la sua capacità lavorativa.

Assicurazione contro malattia Garantisce un’indennità e/o rimborso di spese all’assicurato che per effetto di una malattia rimanga inabile al lavoro o debba sopportare spese mediche, farmaceutiche, di ricovero ospedaliero o simili.

Assicurazione in nome altrui art. 1890 c.c. È l’assicurazione che il contraente stipula in nome di un’altra persona. Il contratto è valido solo se l’assicurato lo ratifica; in mancanza il contraente è tenuto a versare i premi all’assicuratore del periodo in corso fino al momento in cui l’assicuratore ha avuto notizia del rifiuto della ratifica.

Assicurazione a proprio rischio Con tale polizza l’assicuratore si obbliga a risarcire tutto il danno sino alla concorrenza della somma assicurata senza l’applicazione della regola proporzionale.

Assicurazione per la responsabilità civile art. 1917 c.c.; L. 24-12-1969, n. 990 È quel contratto inteso a tenere indenne l’assicurato da quanto egli sia tenuto a pagare ad un terzo a titolo di risarcimento danni per essere incorso in responsabilità civile nei suoi confronti. Gli effetti del contratto sono circoscritti tra assicurato ed assicuratore, per cui il terzo non ha azioni dirette contro l’assicurazione. Per quanto riguarda la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, invece, l’art. 18 della L. 990/1969 attribuisce al terzo danneggiato un’azione diretta da proporre nei confronti dell’assicuratore, previa richiesta di risarcimento da inviare ex art. 22 della suddetta legge almeno 60 giorni prima, con lettera raccomandata e con avviso di ricevimento.
L’art. 193 del Nuovo codice della strada (D.Lgs. 285/92) ha esteso l’obbligo della copertura assicurativa sulla responsabilità civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione, a tutti i veicoli a motore compresi i ciclomotori, i filoveicoli e i rimorchi.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Beatrice Cruccolini
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